DOCUMENTO PEV “CORRETTA INTERPRETAZIONE DELL’APPLICAZIONE DELL’ART. 22, COMMA 15, DEL D.LGS N.75 DEL 2017”

Roma 16.04.2019


Al Ministro MIUR
On. Marco Bussetti
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione
On. Giulia Bongiorno
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Al Direttore Generale
Dott. Daniele Livon
Direzione generale per la programmazione, il
coordinamento
e il finanziamento delle istituzioni della formazione
superiore
dgfis@postacert.istruzione.it

Al Presidente del CODAU
Dott. Cristiano Nicoletti
codau@pec.it

Al Presidente dell’ Aran
Agenzia per la Rappresentanza Negoziale
delle Pubbliche Amministrazioni
Dott. Sergio Gasparrini
protocollo@pec.aranagenzia.it

Al Presidente della CRUI
Prof. Gaetano Manfredi
segreteria.crui@pec.it

 


Prot. n.65/CG 2019

Come è noto, l’articolo 22, comma 15 del D.lgs. n. 75/20171 (c.d. riforma Madia) ha introdotto la
facoltà, per le Amministrazioni Pubbliche – e tra queste le Università – di attivare progressioni verticali del
personale tecnico amministrativo, sia pure limitatamente al triennio 2018-2020.
Tale disposizione si pone in chiave derogatoria dell’art. 52, comma 1-
bis, del d.lgs. n. 165/2001, il
quale prevede, per le progressioni verticali del personale della P.A., la modalità dei concorsi pubblici, con
riserva non superiore al 50% dei posti.
Per gli anni 2018-2020, dopo anni di blocco, anche retributivo, la riforma Madia introduce, dunque, nuovi
spazi alle progressioni verticali, prevedendo presupposti e vincoli differenti rispetto alla normativa, a regime,
contenuta nel predetto art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, offrendo la possibilità di dare valore e
sviluppare le professionalità che già sussistono nell’ambito dell’assetto organizzativo degli Atenei.
Questa Organizzazione Sindacale è ben conscia della circostanza che dette progressioni
consumano spazi assunzionali: laddove le Università intendano consentire tali progressioni di carriera, le
stesse dovranno essere consapevoli che le assunzioni dei dipendenti interni e esterni
eroderanno il budget
assunzionale di ciascuno degli anni ricompresi nel triennio 2018 – 2020.
Deve, tuttavia, esprimere dissenso a quanto sorprendentemente si desume, in relazione a tale
ultimo aspetto, dalla nota MIUR prot. n. 0002059 del 4.2.2019, a firma del Direttore Generale, dott. Daniele
Livon, intervenuta in risposta alla richiesta di chiarimenti del Presidente del CODAU, dott. Cristiano Nicoletti,
sull’applicazione dell’art. 22, comma 15, del D.lgs 75 del 2017, in relazione al limite massimo, pari al 20% dei
posti previsti nei piano di fabbisogni, entro il quale gli Atenei possono realizzare le progressioni.
Con tale nota, il MIUR ha precisato,
anche a seguito di confronto con la Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica, che la suddetta percentuale (n.d.r. 20%) deve essere conteggiata in termini di numero di posti riservati alle mobilità verticali rispetto alla totalità dei posti mesi a concorso
(mobilità verticali + procedure esterne) e con esclusivo riferimento ai posti destinati al personale tecnico
amministrativo
.
Con una tecnica interpretativa che non ha precedenti nel sistema di reclutamento degli Atenei del
Paese, il MIUR ritiene che debba ricadere sul numero di
teste la verifica del limite del 20% delle progressioni verticali realizzabili e non già sul consumo di punti organico (P.O.), quantificato in termini di differenziale, che, invece, si determina per ciascuna progressione verticale (a mero titolo di esempio, una unità di
personale di cat. B, che transita nella C, determina un consumo di 0,05 P.O., pari alla differenza tra 0,25 e
0,20). Si deve in questa sede ricordare, ove ve ne fosse bisogno, che il sistema di reclutamento delle
Università regge sull’annuale assegnazione, di un contingente di punti organico, che costituisce la misura
entro la quale, in ragione di una determinata percentuale di cessati dell’anno precedente, a loro volta
espressi in punti organico, variabile in relazione agli indicatori di sostenibilità economico – finanziaria di
ciascuna amministrazione, le Università possono procedere all’assunzione di personale docente e tecnico
amministrativo a tempo indeterminato o di ricercatori di tipo b).
In tutti i casi di carriera per il personale docente e progressioni verticali per il personale tecnico
amministrativo interno agli Atenei, l’impegno, in termini di punti organico, si determina sulla base della
differenza tra punto organico della categoria di destinazione e punto organico della categoria di provenienza
(ancora, a mero titolo di esempio, un associato interno che passa ad ordinario comporta il consumo di 0,3
P.O., pari alla differenza tra 1 P.O. e 0,7 P.O.).
Non sfuggirà di osservare, come, e solo a mero titolo di esempio, il limite massimo delle progressioni
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato e dei professori associati interni all’Ateneo che accedono,
rispettivamente, al ruolo di professore associato e di professore ordinario (50% delle risorse equivalenti a
quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo), ai sensi dell’art. 24, comma 6, della
Legge 240/2010
2, sia considerato, come progressioni di carriera in termini di differenziali di punto organico e
non già, come invece ritiene debba verificarsi per il personale tecnico amministrativo, in termini di
teste.
Tanto trova conferma anche nelle rilevazioni dell’apposita procedura ministeriale
PROPER.
Né risulta alla scrivente Organizzazione Sindacale che, stante la specificità della normativa
universitaria, codesto Ministero abbia ritenuto, in relazione alle (corrette) modalità di determinazione del
limite massimo delle predette progressioni di carriera dei docenti universitari (50%), di dover, con altrettanto
scrupolo, richiedere, come invece avvenuto per il personale tecnico amministrativo, parere alla
Presidenza
del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica
.
Tale differente applicazione della normativa sulle progressioni verticali al personale tecnico
amministrativo rispetto ai docenti, oltre a determinare un’indebita disparità di trattamento, su una materia,
quale quella del reclutamento, soggetta alla legge, ha comportato, per numerosi Atenei del Paese, la
necessità di riprogrammare, “al ribasso”, il numero di progressioni verticali che, invece, la riforma Madia e la normativa del settore universitario consentirebbero di poter legittimamente realizzare.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, e consapevoli che la nota ministeriale offre agli Atenei una, sia
pur erronea, interpretazione della normativa in disamina, scevra da qualsivoglia cogenza, si invita comunque
codesto Dicastero a riconsiderare la questione e a trasmettere, con ogni urgenza, alle Università, una nuova
circolare, che faccia chiarezza sulle corretta modalità di determinazione del limite delle progressioni verticali
per il personale tecnico amministrativo che a ciascun Ateneo dovrà essere consentito di effettuare.
Si resta in attesa di riscontro.

Distinti saluti,

Il Coordinatore Generale Nazionale – Dipartimento Università FGU Gilda UNAMS

Arturo Maullu