PROPOSTE DELLA FGU-DIPARTIMENTO UNIVERSITÀ PER IL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO DEL P.T.A.

Lettera Protocollata (Prot. n° 81/2019 CG) indirizzata al l Ministro MIUR On. Marco Bussetti e al Ministro della Pubblica Amministrazione On. Giulia Bongiorno

Com’è noto, il 22 giugno 2017 è entrato in vigore il cosiddetto decreto “Madia” di riforma del lavoro pubblico (D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, GU 130 del 7/6/2017), che nel quadro della più ampia delega in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche (prevista dalla Legge n. 124/2015) punta all’obiettivo dichiarato di superare il precariato nelle PP.AA. Con l’emanazione del d.lgs. 75/2017 il problema del precariato nella pubblica amministrazione sembrava definitivamente superato, ma nel concreto, con il trascorrere dei mesi, l’applicazione della norma in favore del superamento del precariato, con particolare riferimento alle università, ha incontrato diverse e pesanti problemi applicativi; in particolare, a parere nostro, vanno segnalate le seguenti situazioni ostative alla soluzione del problema:


1. Punti organico aggiuntivi
Il sistema di calcolo dei c.d. punti organico “virtuali” ha generato, in molti casi, diverse difficoltà interpretative ed applicative, che di fatto hanno bloccato la procedura di assegnazione degli stessi e che inevitabilmente condiziona il proseguo della procedura di stabilizzazione in corso. Ancora oggi, dopo circa due anni dall’entrata in vigore del D.lgs. 75/2017, per l’assegnazione di tali punti organico aggiuntivi, in alcuni Atenei si assiste ad un estenuante ed imbarazzante rimbalzo di responsabilità tra Amministrazione Universitaria, Revisori dei Conti e Miur sulla certificazione del Fondo che consente di assegnare i P.O. aggiuntivi.
E’ del tutto evidente che, per quanto riguarda l’università, l’eventuale mancata assegnazione di P.O. (visti i numeri del personale precario ancora da stabilizzare) pone,
i fatto, a rischio la stabilizzazione di molti colleghi precari aventi i requisiti previsti dalla legge “Madia” e già inseriti, da parte dei vari atenei, nelle procedure di stabilizzazione avviate. C’è la possibilità concreta che si arrivi ad un pesante contenzioso sulla questione stessa, anche perché superato il termine del 31/12/2020, sarebbe a rischio la stessa prosecuzione dell’attuale rapporto lavorativo a tempo determinato. Quindi questo personale oltre al danno subirebbe “la beffa” per la possibile perdita del posto di lavoro;

2. Maturazione del requisito dei tre anni
A tale riguardo la legge “Madia” ha inteso stabilire – a differenza della precedente procedura di stabilizzazione prevista dalla Legge finanziaria 2007 nella quale si faceva espresso riferimento alla data di stipula e alla durata del contratto a T.D. (rif. legge 27.12.2006 n° 296 , Finanziaria 2007, art. 1, comma 519 e ss.) – una sorta di “deadline” al 31 dicembre 2017 per la maturazione del requisito temporale dei tre anni di servizio “precario”, necessario per poter accedere alla procedura di stabilizzazione, fra l’altro maturabili con diverse tipologie di contratti di lavoro flessibile (T.D., Co.co.co., ecc.), anche non continuativi, con riferimento agli ultimi otto anni.
Questa previsione temporale, di fatto, ha creato una grave disparità di trattamento fra i lavoratori precari (in molti casi assunti a T.D. con la stessa procedura concorsuale e svolgenti le medesime attività lavorative), ossia tra coloro che, avendo maturato alla data del 31/12/2017 almeno tre anni di servizio (anche non continuativi) alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all’assunzione, sono rientrati nella procedura di stabilizzazione e coloro che, avendo stipulato un contratto successivamente alla data del 28/08/2015 (termine previsto della legge “Madia”), ma non avendo maturato il suddetto requisito dei tre anni di servizio (anche con contratti co.co.co.) alla data 31/12/2017, sono rimasti esclusi dalla procedura di stabilizzazione stessa;

3. Periodo temporale di completamento delle procedure di stabilizzazione
La legge “Madia” ha stabilito che le procedure di stabilizzazione devono essere concluse entro il 31/12/2020, prevedendo anche la possibilità di prorogare i contratti in essere degli stabilizzanti fino a tale data. Tale scadenza rischia seriamente di non poter essere rispettata sia alla luce delle difficoltà applicative evidenziate nel punto 1, ma soprattutto a causa del blocco delle assunzioni nel
pubblico impiego introdotto dalla legge di bilancio 2019 (l’articolo 1, comma 399, prevede infatti che “per l’anno 2019’’ la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri, gli Enti
Pubblici non Economici e le Agenzie Fiscali, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, non possano effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.
Per le Università, la disposizione di cui al periodo precedente, si applica con riferimento al 1° dicembre 2019, relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali dello stesso anno”), che per quanto riguarda le Università è previsto fino al 01/12/2019, senza prevedere alcuna deroga esplicita per le procedure di stabilizzazioni previste dalla legge “Madia”.
In particolare, per quanto riguarda le Università, non si è tenuto conto che le stesse possono procedere a stabilizzare ricorrendo, in alternativa, alle ordinarie facoltà assunzionali (come chiarito dalla Circolare n. 3/2017 del Ministero della Funzione Pubblica).
Tale situazione, blocca, di fatto, le procedure di stabilizzazione in corso e mette in forte discussione il completamento delle stesse entro il termine del 31/12/2020, creando ansia, tensione e preoccupazione tra le diverse migliaia di lavoratori precari interessati a livello nazionale.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, la FGU Gilda Unams/Dipartimento Università formula le seguenti proposte operative, al fine di dare un valido contribuito per tentare di superare, con riferimento al personale tecnico-amministrativo delle università (ma anche a quello delle altre PP.AA.), le problematiche emerse e, conseguentemente, cercare di superare gran parte del precariato esistente:

  • Prendendo spunto dal blocco delle assunzioni e dai problemi applicativi riscontrati nella definizione ed assegnazione da parte del MIUR dei punti organico aggiuntivi, si ritiene sia indispensabile chiedere con forza il prolungamento, mediante un provvedimento legislativo, del termine di conclusione delle procedure di stabilizzazione a tutto il 31/12/2022 (rispetto alla scadenza attuale prevista per il 31/12/2020);
  • Alla luce della potenziale disparità di trattamento tra i lavorati precari a tempo determinato (evidenziata nel punto 2) a tutti i lavoratori assunti con un contratto di lavoro a tempo determinato, in servizio successivamente al 28/08/2015, data di entrata in vigore della legge delega n. 124 del 2015, di rientrare, comunque, nella procedura di stabilizzazione. Nello specifico, ai fini della maturazione del requisito temporale dei tre anni di servizio previsti dalla legge “Madia”, per questi lavoratori precari bisognerebbe prendere a riferimento la data di stipula del relativo contratto, che deve essere avvenuta entro il 31/12/2017. Con questo meccanismo si consentirebbe agli stessi lavoratori di maturare il requisito temporale dei tre anni di servizio previsti dalla legge “Madia”. A tal fine, basta riprendere il meccanismo della procedura di stabilizzazione prevista dalla Legge finanziaria 2007 (Legge 27.12.2006 n° 296, Finanziaria 2007, art. 1, comma 519 e ss., G.U. 27.12.2006), la quale prevede “.. stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 ….”
  • Per quanto riguarda la realtà universitaria, semplificare e chiarire, una volta per tutte, il meccanismo di assegnazione dei punti organico virtuali ed il loro sistema di calcolo, che non può essere lasciato nelle mani dell’interpretazione della singola amministrazione o dei revisori dei conti di turno o dei funzionari ministeriali. Si chiede, comunque, in attesa che vengano realizzate le modifiche sopra proposte, l’immediata assegnazione da parte del MIUR dei punti organico aggiuntivi richiesti dalle singole amministrazioni, al fine di garantire il completamento delle procedure di stabilizzazione in corso.

Roma 04.07.2019

Il Coordinatore Generale Nazionale

Dipartimento Università FGU GILDA UNAMS

Arturo MAULLU