LETTERA ALLE ISTITUZIONI PER MANCATO PAGAMENTO INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE IVC

Alla Ministra MUR

Alla Direzione del CINECA

Ai Rettori delle Università e dei Politecnici Universitari

Ai Direttori Generali delle Università e dei Politecnici Universitari

Loro sedi ______________________

 

Prot. n. 15/2024 SG del 30.01.2024

Gentilissimi,

come è noto, l’art. 1, comma 28, della L. n. 213/2023 (Finanziaria anno 2024), dispone che “…,

a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’emolumento di cui all’articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale”. Trattasi di un emolumento, di carattere fisso e ricorrente, che costituisce una anticipazione dei miglioramenti economici stipendiali che deriveranno dal rinnovo contrattuale 2022-2024, che il Legislatore ha inteso garantire – con carattere imperativo – anche ai dipendenti contrattualizzati delle istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale. È appena il caso di rammentare, infatti, che detto medesimo emolumento era già stato anticipato, al mese di dicembre 2023, “per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. n. 145/2023, convertito con modificazioni in L. n. 191/2023.

A parere della FGU GILDA Dipartimento Università, detto emolumento non può e non deve riassorbire (o ricomprendere, se si vuole) l’indennità di vacanza contrattuale (IVC), come, invece, accaduto nelle nostre Università. Tanto si è reso evidente con il cedolino del corrente mese, ove la voce 00265 (IVC) risulta maggiorata di 6,7 volte, così, di fatto, riassorbendo ed inglobando la corrispondente voce (ed il relativo importo) assicurato fino al mese di dicembre 2023.

È necessario evidenziare, al riguardo, come l’IVC trovi fondamento nell’art. 47 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 (che ne rimanda la misura e le modalità ai contratti collettivi nazionali) e goda di un finanziamento “proprio”, come statuito, da ultimo, dall’art. 1, comma 609, della L. n. 234/2021 (Finanziaria anno 2022), nella misura di …310 milioni di euro per l’anno 2022” e di “500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023”. Risorse, queste ultime, che continuano, pertanto, ad essere annualmente erogate dallo Stato a favore delle proprie Amministrazioni e che le altre amministrazioni (quelle non statali) devono continuare ad erogare a valere (come è ben noto) sui rispettivi bilanci.

Il discusso emolumento “aggiuntivo”, invece, trova fondamento nel succitato art. 1, comma 28, della L. n. 213/2023, ha natura eccezionale (diversamente dall’IVC, la cui natura si potrebbe definire ordinaria) e gode di un distinto finanziamento costituto da risorse, appunto, aggiuntive (che vanno, cioè, a sommarsi ai 500 ml annui di cui sopra) derivanti dal c. 27 del medesimo art. 1 e che, anche in tale ultima fattispecie, le amministrazioni non statali (quindi, anche le Università) devono erogare a valere sui rispettivi bilanci.

In altre parole, fermo restando il valore individuale mensile della IVC (ai sensi dell’articolo 1, comma 609 della legge 30 dicembre 2021, n. 234) che ciascun lavoratore deve continuare a percepire, lo stesso deve essere beneficiario di un ulteriore e distinto valore individuale mensile pari a 6,7 volte l’importo della IVC, che il Legislatore ha inteso meramente assumere quale base (o metodologia) di calcolo nel corpo del predetto comma 28. Diversamente argomentando, l’IVC finirebbe con lo scomparire nell’importo aggiuntivo con il quale si è inteso anticipare l’elargizione di più cospicui importi nelle more dei rinnovi contrattuali.

Giova evidenziare, per ultimo, che la correttezza delle argomentazioni sopra riportate trova riscontro, anche, nella circostanza che il personale dipendente da Amministrazioni dello Stato (ad es. il personale della scuola e non solo) continua a percepire mensilmente l’ordinaria IVC pur avendo percepito (in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2023, “a valere sul 2024”, in base all’art. 3, comma 1, del D.L. n. 145/2023, convertito con modificazioni in L. n. 191/2023, come sopra detto) il maggiorato emolumento.

Può mai essere legittimo, quindi, che una parte dei lavoratori contrattualizzati continui a percepire l’IVC mentre per altra parte lo stesso beneficio debba essere “sterilizzato” nel maggiore emolumento assicurato a partire dal 1° gennaio 2024???

In ragione di quanto illustrato, quindi, questa O.S. chiede che i Rettori, i Direttori Generali o la stessa Ministra, intervenga – con la massima urgenza – al fine di porre rimedio alla palese ingiustizia sopra rappresentata!

Con i più cordiali saluti.

 

Roma 30.01.2024

Il segretario generale

Dipartimento Università FGU GILDA-Unams

Arturo Maullu