NOTA INVIATA ALLA MINISTRA MUR ON.LE ANNA MARIA BERNINI E AL SEGRETARIO GENERALE MUR PROF. MANCINI

Alla Ministra dell’Università e della Ricerca

On.le Anna Maria Bernini

 

Al Segretario Generale del Ministero

dell’Università e della Ricerca

Prof. Marco Mancini

 

Oggetto: Progressioni di carriera del personale tecnico-amministrativo universitario – Utilizzo delle risorse di cui all’art. 1, comma 612, L. 234/2021 (fino allo 0,55% del monte salari 2018) e corretta applicazione dell’art. 59, comma 8, del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021. Richiesta di chiarimenti per l’utilizzo fuori dal sistema dei punti organico e modalità di contabilizzazione sistema “PROPER”.

 

In applicazione della L. 234/2021, art. 1, comma 612, il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 prevede all’art. 59, comma 8, che il finanziamento delle Progressioni di carriera delle Aree, nel nuovo Ordinamento professionale del Comparto Istruzione e Ricerca, avviene in misura non inferiore allo 0.55% del MS 2018. In particolare, proprio la L. 234/2021 ha previsto, per la revisione degli ordinamenti professionali nel triennio 2019-2021, uno specifico stanziamento destinato agli incrementi legati alla prima applicazione dei nuovi ordinamenti professionali, destinati agli incrementi retributivi necessari. Tali risorse, per le amministrazioni diverse da quelle statali, sono a carico dei rispettivi bilanci.

Sulla questione si è più volte pronunciata l’Aran (CFL208 e 209), ma anche la Corte dei Conti, che hanno chiarito che tali risorse, in quanto straordinarie e contrattualmente vincolate alla fase transitoria, sono utilizzabili indipendentemente dalle ordinarie facoltà assunzionali dei singoli Enti e delle Università Statali. Inoltre, dal contesto normativo e dalle interpretazioni più volte fornite, emerge che la valorizzazione del costo della progressione verticale in deroga si determina come differenza tra costo annuo della posizione di destinazione e del costo annuo della posizione di provenienza limitatamente allo stipendio tabellare.

Nel sistema universitario, tale forma di finanziamento, che dovrebbe costituire uno strumento straordinario dedicato alla valorizzazione del personale universitario come previsto dalla L. 234/2021, inserito, inopportunamente, all’interno delle regole dei punti organico e della gestione del sistema “Proper” sta generando diverse difficoltà operative, oltre che incidere sui vari indici di costo del personale e anche di blocco, di fatto, delle procedure selettive previste dal CCNL.

Laddove, invece, la scrivente O.S. ritiene che, proprio perché uno strumento speciale e straordinario di valorizzazione del personale, dovrebbe essere considerato aggiuntivo alle ordinarie facoltà assunzionali assegnati alle Università, al pari delle altre amministrazioni al di fuori del sistema dei punti organico. Inoltre, lo stesso dovrebbe essere legato agli effettivi e reali costi del personale, con riferimento ai valori tabellari in essere, già prima dell’applicazione del nuovo Ordinamento Professionale, conteggiando negli stessi anche le posizioni economiche. Tali difficoltà interpretative hanno pesantemente inciso sull’applicazione concreta della norma contrattuale, generando in molte realtà universitarie, un blocco nell’applicazione del c.d. regime provvisorio previsto dal CCNL 2021/2024.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si chiede si intervenire con urgenza sulla questione, stante l’approssimarsi della chiusura del periodo transitorio previsto dall’art. 59, comma 8 del CCNL come modificato dal CCNL 2022/2024, prevedendo una proroga di tale regime e un suo corretto finanziamento nell’ambito del sistema universitario.

 

Distinti saluti,

Il Segretario Generale

Dipartimento Università FGU GILDA-Unams

Michele Poliseno

 

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