NOTA DEL COORDINAMENTO NAZIONALE FGU GILDA- UNAMS SULL’APPLICAZIONE DELL’ART. 51 DEL CCNL 2016-2018 (ASSENZE PER L’ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OD ESAMI DIAGNOSTICI)

L’art. 51 del nuovo CCNL comparto Università  2016-2018 al primo comma recita: “Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili sia su base giornaliera, che oraria nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro”.

Il predetto articolo dispone dunque la possibilità  di fruire del permesso in questione attraverso due modalità  alternative, distinte e autonome: un permesso fruito per l’intera giornata di lavoro ricalcando quanto già  disposto dal D.lgs. n. 165/2001, all’art. 55 septies, comma 5-ter oppure un permesso fruito a ore: per il quale è stabilito un limite massimo di 18 ore annuali.

Appare dunque evidente che la vera novità  introdotta dal comma 1 sopracitato è la modalità  di fruizione ad ore del permesso ex art. 55-septies, comma 5-ter, D.Lgs. 165/2001, con il limite in tal caso delle 18 ore annue. Ulteriore conforto a tale evidenza proviene dalla nota sentenza TAR Lazio, sez. prima n°5710/2015 che ha annullato la Circolare n°2 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 17.02.2014 e ordinato la consequenziale esecutività  del proprio provvedimento a cura dell’autorità  amministrativa. In particolare tale disposizione, rivolta a tutte le pubbliche amministrazioni, è inerente proprio all’applicazione dell’art. 55-septies, comma 5-ter del D.Lgs. 165/2001. La sentenza chiarisce che un soggetto può sottoporsi a indagini diagnostiche per mero fine esplorativo, nonché a visita medica a mero scopo preventivo e/o di controllo di uno stato di buona salute. Trattasi di diritti costituzionalmente tutelati, posti dal legislatore dell’art. 55-septies, comma 5-ter del D.Lgs. 165/2001, al fine di regolare situazioni di assenza dal lavoro non direttamente collegate ad uno stato patologico conclamato, invece previsto nei casi di esclusione dal computo del limite di 18 ore ai sensi dei commi 11, 12 e 14 dell’art. 51 del nuovo CCNL (cfr. Parere ARAN CFC5).

Circoscrivere a 18 ore annue, le suddette finalità  esplorative o a fini preventivi o di controllo di uno stato di buona salute, è dissennato sul piano sanitario e incostituzionale sul piano del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. Diritto indisponibile in sede pattizia, sia CCNL che di contratto individuale (ex plurimis: art.32 Cost.; artt. 5, 1321 e ss., 2060 e ss c.c.; art.579 c.p.).

Si sottolinea che nessuna diversa lettura è possibile dal momento che l’art. 55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs. 165/2001, confermato dallo stesso comma 2 dell’art. 51 in analisi, non pone limiti, né li delega contrattualmente ai vigenti CCNL di comparto, diversi dai 18 mesi dell’ordinario periodo di comporto per malattia. Così come non è possibile che un contratto collettivo abroghi una norma di legge, lo è ancora meno che lo si faccia senza porre alcuna direttiva di buon senso al personale disorientato, viepi๠nei casi di fragilità  e bisogno descritti.

Per i motivi sopra esposti, si informano i lavoratori che la FGU GILDA-UNAMS ha inoltrato all’ARAN richiesta di una interpretazione autentica della norma contrattuale in questione sollecitando che nel frattempo, la stessa si attivi per fornire un parere, conforme alla legge, da trasmettere a tutte le Amministrazioni.

Il Coordinamento di Ateneo della FGU GILDA UNAMS, nell’ottica di massima collaborazione in tema assai diffuso e delicato, ha chiesto formalmente all’Amministrazione di voler recepire l’argomentazione esposta.

 

Arcavacata di Rende, 28/01/2019

Il coordinamento di Ateneo della FGU Gilda UNAMS