RICHIESTA INTERVENTO NORMATIVO ISTITUZIONE SERVIZIO MENSA O, IN ALTERNATIVA, L’EROGAZIONE DEL BUONO PASTO SOSTITUTIVO

Alla Presidente del Consiglio dei ministri
On. Giorgia Meloni

Alla Ministra dell’Università e della Ricerca
Sen. Anna Maria Bernini

e, p.c. Al Ministro dell’Economia e delle Finanze
Dott. Giancarlo Giorgetti

Alla Presidente della CRUI
Prof.ssa Laura Ramaciotti

 

Gentile Presidente,

Gentile Ministra,

la FGU GILDA – Dipartimento Università sottopone alla Vostra attenzione la necessità di un intervento normativo che renda obbligatoria, in tutte le università statali, l’istituzione del servizio mensa o, in alternativa, l’erogazione del buono pasto sostitutivo in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgano una prestazione lavorativa giornaliera superiore a sei ore.

La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 23453, pubblicata il 17 luglio 2026, sebbene riferita al personale del comparto Sanità, ha ribadito alcuni principi di particolare rilievo.

La Corte ha affermato che il buono pasto costituisce un’agevolazione di carattere assistenziale, finalizzata a conciliare le esigenze del servizio con quelle quotidiane del dipendente e a garantirne il benessere necessario alla prosecuzione dell’attività lavorativa.

Secondo la Cassazione, il beneficio è collegato allo svolgimento della prestazione lavorativa e al conseguente diritto a una pausa, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Risultano, invece, irrilevanti la durata della pausa, l’articolazione dell’orario in turni e il fatto che il pasto possa essere consumato prima, durante o dopo il turno di lavoro.

L’ordinanza precisa, tuttavia, che l’attuale quadro normativo e contrattuale non prevede, in termini generali, l’obbligo per le amministrazioni di istituire il servizio mensa o le relative modalità sostitutive. Il diritto alla concreta fruizione del beneficio, pertanto, viene riconosciuto soltanto quando l’amministrazione abbia già deciso di attivare tale servizio.

È proprio questo il limite che riteniamo necessario superare.

Non è più sufficiente riconoscere il diritto al buono pasto esclusivamente nei casi in cui il servizio sia stato volontariamente istituito dall’amministrazione. Occorre introdurre un preciso obbligo di legge che imponga a tutte le università statali di garantire il servizio mensa o il buono pasto sostitutivo ogni volta che la prestazione lavorativa giornaliera sia superiore a sei ore.

Il beneficio deve essere garantito indipendentemente dall’articolazione dell’orario di lavoro, dalla turnazione, dalla collocazione temporale della pausa e dal fatto che il pasto venga consumato prima, durante o dopo la prestazione.

Il medesimo diritto deve essere espressamente riconosciuto anche nelle giornate svolte in telelavoro, qualora la durata della prestazione sia superiore a sei ore, non essendovi alcuna ragione per differenziare il trattamento economico e assistenziale in base al luogo nel quale viene resa la prestazione lavorativa.

L’attuale situazione determina, all’interno del sistema universitario nazionale, profonde e non più giustificabili disparità di trattamento. In alcuni Atenei il buono pasto viene regolarmente riconosciuto, mentre in altri non viene erogato o viene subordinato a condizioni e modalità differenti.

L’autonomia riconosciuta alle università non può tradursi nella possibilità di negare un beneficio essenziale connesso alla durata della giornata lavorativa, né può giustificare trattamenti differenti tra lavoratrici e lavoratori appartenenti al medesimo comparto e sottoposti allo stesso contratto collettivo nazionale.

Il permanere dell’attuale situazione rischia, inoltre, di determinare l’avvio di numerosi contenziosi nei singoli Atenei, con conseguenti costi legali, amministrativi e organizzativi e con il possibile riconoscimento giudiziale non soltanto del beneficio per il futuro, ma anche delle somme maturate negli anni precedenti, nei limiti della prescrizione.

Si tratta di costi che potrebbero risultare sensibilmente superiori a quelli necessari per garantire preventivamente e uniformemente il buono pasto. Un intervento normativo nazionale assicurerebbe certezza delle regole, parità di trattamento e una rilevante riduzione del contenzioso, consentendo agli Atenei di programmare le relative risorse nei propri bilanci.

Le università statali sono dotate di autonomia finanziaria e contabile e sostengono le spese per il proprio personale attraverso i rispettivi bilanci. Riteniamo, pertanto, possibile prevedere che l’attuazione della misura avvenga nell’ambito delle risorse disponibili nei bilanci degli Atenei, salvaguardandone gli equilibri finanziari.

Per queste ragioni, la FGU GILDA – Dipartimento Università chiede al Governo di inserire nella prossima legge di bilancio una disposizione che:

renda obbligatoria, in tutte le università statali, l’istituzione del servizio mensa o, in alternativa, l’erogazione del buono pasto sostitutivo;

garantisca il buono pasto per ogni giornata nella quale la prestazione lavorativa sia superiore a sei ore;

riconosca il beneficio indipendentemente dall’articolazione dell’orario, dalla turnazione, dalla collocazione temporale della pausa e dalla possibilità materiale di consumare il pasto durante l’orario di lavoro;

estenda espressamente il diritto alle giornate lavorative svolte in telelavoro, in presenza del medesimo requisito orario;

assicuri criteri uniformi in tutte le università statali, superando le attuali e ingiustificate differenze tra i singoli Atenei;

innalzi ad almeno 10 euro il valore nominale massimo del buono pasto per il personale delle pubbliche amministrazioni, modificando il limite di 7 euro previsto dall’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

 

Il valore massimo attuale, rimasto invariato per molti anni, non appare più adeguato all’aumento del costo dei generi alimentari e della ristorazione e determina una progressiva e significativa perdita del valore reale del beneficio.

La richiesta non è finalizzata a introdurre un trattamento economico aggiuntivo privo di giustificazione, ma a garantire una misura di carattere assistenziale direttamente connessa alla durata della prestazione, alla tutela del benessere del personale e alla conciliazione tra esigenze lavorative e necessità quotidiane.

Confidiamo, pertanto, che il Governo voglia valutare l’inserimento della misura nella prossima legge di bilancio, avviando anche uno specifico confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca.

La FGU GILDA – Dipartimento Università resta disponibile a partecipare a ogni eventuale incontro di approfondimento e a fornire il proprio contributo alla definizione della disposizione normativa.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Roma, 03 settembre 2026

Il Segretario Generale
Dipartimento Università FGU GILDA-Unams
Michele Poliseno

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