RICHIESTA CHIARIMENTI INTERPRETATIVI CIRCOLARE INPS N. 92 DEL 4 SETTEMBRE 2026

Al Dipartimento della Funzione Pubblica

All’INPS – Direzione Generale

All’ARAN

Oggetto: richiesta chiarimenti circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026

La scrivente FGU GILDA UNAMS – Dipartimento Università, in relazione alla Circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026, recante «Data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia. Riconoscimento della prestazione previdenziale», ritiene necessario acquisire un chiarimento circa l’ambito di applicazione delle nuove indicazioni, con particolare riferimento al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni e delle Università statali.

La citata Circolare stabilisce che, a decorrere dalla sua pubblicazione, la tutela previdenziale della malattia può essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico in caso di visita ambulatoriale, purché ricorrano le condizioni indicate dalla stessa Circolare.

Il dubbio interpretativo nasce dalla circostanza che la Circolare fa espresso riferimento al «riconoscimento della prestazione previdenziale» e alla «tutela previdenziale della malattia», richiamando istituti quali la carenza, le percentuali di indennizzo e il periodo massimo assistibile, propri dell’indennità economica di malattia erogata dall’INPS. La stessa documentazione istituzionale INPS individua tale prestazione con riferimento ai lavoratori del settore privato appartenenti alle categorie assicurate.

Per i dipendenti pubblici, invece, l’art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001 disciplina la certificazione dell’assenza per malattia e la relativa trasmissione telematica all’INPS e all’amministrazione di appartenenza. La disciplina attuativa ha espressamente chiarito che è stato uniformato tra settore pubblico e privato il regime legale del rilascio e della trasmissione dei certificati di malattia.

Tale uniformazione del sistema di certificazione non sembra tuttavia consentire, in assenza di uno specifico chiarimento, di ritenere automaticamente estese al pubblico impiego anche le disposizioni riguardanti il riconoscimento della prestazione previdenziale economica erogata dall’INPS.

La questione assume particolare rilevanza pratica perché occorre stabilire se un dipendente pubblico che comunichi l’assenza per malattia e venga visitato dal medico in ambulatorio il giorno successivo possa considerare giustificata a tutti gli effetti anche la giornata precedente, qualora questa venga indicata nel certificato come data di inizio della malattia, secondo le nuove modalità previste dalla Circolare n. 92/2026.

Alla luce di quanto sopra, si chiede pertanto di chiarire espressamente se le disposizioni della Circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026 relative al riconoscimento del giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico trovino applicazione anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, al personale delle Università statali, ai fini della giustificazione dell’assenza per malattia e del relativo trattamento giuridico ed economico.

Il chiarimento appare necessario al fine di garantire uniformità di comportamento tra le diverse amministrazioni pubbliche ed evitare interpretazioni difformi che potrebbero determinare disparità di trattamento tra il personale.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Roma 10 settembre 2026

Il segretario generale
Dipartimento Università FGU GILDA-Unams
Michele Poliseno

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